Onorevoli Colleghi! - La legge 30 maggio 1989, n. 225, concernente il trasferimento della «Cinta magistrale», cioè della cinta muraria della città di Verona, dal demanio dello Stato al comune di Verona, non ha chiarito esplicitamente che tale trasferimento doveva avvenire a titolo completamente gratuito, anche se dai lavori preparatori di tale legge si evince che l'intento del legislatore era quello di non addossare oneri per il trasferimento a carico del comune di Verona. Il comune si è assunto invece la pesante spesa per il restauro della cinta muraria e per tale finalità è stato anche autorizzato dall'articolo 6 della legge citata a contrarre prestiti presso la Cassa depositi e prestiti.
      Questo mancato chiarimento della assoluta gratuità del trasferimento ha impedito al comune di Verona di compiere quell'opera di conservazione e restauro della «Cinta magistrale» necessaria a preservarla dal degrado cui purtroppo è soggetta.
      D'altra parte, questa cinta muraria di grandissimo pregio artistico e architettonico costituisce la cornice ideale che racchiude i complessi monumentali della città di Verona che attirano, non a caso, un numero crescente di visitatori e quindi di turisti italiani e stranieri.

 

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      Il patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese non è solo nostro, ma costituisce patrimonio dell'umanità, in quanto rappresenta circa il 60 per cento di tutti i beni artistici ed archeologici mondiali e quindi è nostro preciso compito conservarlo e, ove necessario, risanarlo per renderlo fruibile da tutti coloro che ne sono interessati e dai nostri posteri.
      La presente proposta di legge intende chiarire definitivamente i problemi finanziari lasciati irrisolti dalla legge n. 225 del 1989, escludendo qualsiasi onere a carico del comune di Verona che, tra l'altro, si tradurrebbe in una inutile partita di giro, essendo ancora i comuni largamente finanziati con trasferimenti di fondi erariali.
      Inoltre, la proposta di legge provvede a ridefinire la planimetria della «Cinta magistrale» rispetto a quanto disposto dall'allegato 1 annesso alla legge n. 225 del 1989, in quanto la previgente delimitazione mostrava delle evidenti lacune.
 

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